LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 01 06 1993 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16 6 1993 N. 11
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale.
ARTICOLO 1
(Finalita' della legge)
1. Con
la presente legge la Regione Liguria da' attuazione all' articolo 9 della legge
8 novembre 1991 n. 381 " Disciplina delle cooperative sociali". A tal fine: a)
istituisce e regolamenta l' albo regionale delle cooperative sociali; b)
determina le modalita' di raccordo con l' attivita' dei servizi socio - sanitari
nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo della
occupazione; c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra
cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici; d) definisce le misure di
promozione sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) istituisce la
Commissione regionale per la cooperazione sociale.
TITOLO I
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
ARTICOLO 2
(Istituzione dell' albo)
1. E' istituito presso la Presidenza della
Giunta l' Albo regionale delle cooperative sociali. 2. L' albo si articola nelle
seguenti sezioni: a) sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che
gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi; b) sezione B nella quale sono
iscritte le cooperative che svolgono attivita' diverse - agricole industriali
commerciali o di servizi - finalizzate all' inserimento lavorativo di persone
svantaggiate; c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'
articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.
ARTICOLO
3
(Requisiti per l' iscrizione)
1. Possono essere iscritte all' albo di
cui all' articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale
nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro
prefettizio delle cooperative. 2. Le cooperative che gestiscono servizi socio -
sanitari ed educativi e che siano finalizzate all' inserimento lavorativo di
persone svantaggiate possono essere a richiesta iscritte contemporaneamente
nelle sezioni A e B dell' albo. 3. Per ottenere l' iscrizione le cooperative
debbono presentare alla Regione domanda corredata da: a) certificato di
iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) copia dell' atto
costitutivo e dello statuto; c) autocertificazione circa gli ambiti di attivita'
in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla
composizione della compagine sociale; e) relazione dalla quale risultino le
caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le
cooperative che chiedono l' iscrizione nella sezione A; f) relazione sull'
attivita' svolta; g) copia dell' ultimo bilancio di esercizio; h)
autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati
nella misura prevista dall' articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 per le
cooperative che chiedono l' iscrizione nella sezione B; i) autocertificazione
riportante la dichiarazione di non essere ricorsi in violazione di norme in
materia di lavoro previdenziale e fiscale non conciliabili in via
amministrativa. 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di
cui alle lettere f) g) h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo
all' attivita' che la cooperativa intende svolgere. 4. La domanda di iscrizione
dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione nella
sezione ottava del registro prefettizio; b) atto consuntivo e statuto; c)
relazione sull' attivita' svolta; d) copia dell' ultimo bilancio; e)
autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali
nella misura prevista dall' articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.
5. L' iscrizione all' albo viene disposta con decreto del Presidente della
Giunta regionale previo parere della Commissione regionale per la cooperazione
sociale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della
domanda completa di tutta la documentazione. 6. Il provvedimento e' notificato
al richiedente alla Prefettura ed all' Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione ed e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della
regione.
ARTICOLO 4
(Adempimenti successivi all'
iscrizione)
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all' albo
regionale sono tenuti a trasmettere entro sessanta giorni dall' approvazione
eventuali variazioni dello statuto il bilancio annuale e la relazione degli
amministratori nonche' nel caso non risulti dalla relazione medesima una nota
informativa relativa all' attivita' svolta alla composizione ed alla variazione
della base sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e
collaboratori. 2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto
contributi regionali la relazione di cui al comma 1 deve specificare le
modalita' di utilizzo di tali incentivi. 3. Gli uffici preposti alla tenuta
dell' albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni
aggiuntive.
ARTICOLO 5
(Cancellazione)
1. La
cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall' albo regionale e'
disposta con decreto del presidente della Giunta regionale sentita la
commissione regionale per la cooperazione sociale quando questi non abbiano
adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 o quando non sia stata
effettuata entro l' anno la revisione di cui all' articolo 3 comma 3 della legge
8 novembre 1991 n. 381. 2 La cancellazione e' disposta altresi' quando la
cooperativa o i consorzi siano stati sciolti risultino inattivi da piu' di
ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle
ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni. 3. Il provvedimento
di cancellazione e' comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno
alla cooperativa o consorzio nonche' alla Prefettura ed all' Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Qualora il numero dei lavoratori
svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori
della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell' art.
2 della legge 381/ 1991 superi la misura del 50 per cento dei soci si provvede a
cancellazione se la compagine sociale non venga riequilibrata entro tre mesi
dalla data in cui si e' manifestata l' irregolarita' ai sensi del DLCPS 1577/
1947.
TITOLO II
RACCORDO CON L' ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE
ARTICOLO 6
(Raccordo con i servizi socio - sanitari ed educativi)
1. Nell' ambito
degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attivita' socio -
sanitarie i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere le modalita' di
specifico apporto della cooperazione sociale. In particolare vengono individuati
i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale viene riconosciuto
un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di
finalizzazione all' interesse pubblico di imprenditorialita' e di democrazia che
le sono proprie.
ARTICOLO 7
(Raccordo con le
attivita' di formazione professionale)
1. Nell' ambito degli atti di
programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale
i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le
cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all' aggiornamento degli
operatori anche attraverso l' individuazione la definizione ed il sostegno di
nuovi profili professionali nell' ambito delle attivita' di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati; b) lo sviluppo attraverso le cooperative
sociali di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati
soprattutto nel caso di quelle attivita' realizzate mediante il ricorso al Fondo
sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie; c) autonome iniziative delle
cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio
personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso
adeguati riconoscimenti e supporti. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1
le strutture di formazione professionale possono prevedere negli organi di
gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.
ARTICOLO 8
(Raccordo con le politiche attive del
lavoro)
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto
privilegiato per l' attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate: a) a
sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio - sanitari ed
educativi; b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del
mercato del lavoro. 2. Nell' ambito delle possibilita' offerte dalla normativa
vigente i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a
riconoscere l' attivita' di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di
cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell' articolo 2.
TITOLO III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
ARTICOLO 9
(Convenzioni)
1. La Regione entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge adotta con deliberazione
della Giunta regionale schemi di convenzione - tipo rispettivamente per: a)
gestioni di servizi socio - sanitari ed educativi; b) fornitura di beni e
servizi di cui all' articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n¨ 381 secondo i
principi formulati dalla presente legge. 2. Qualora le caratteristiche del
servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ai sensi
dell' articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 3. Per stipulare le
convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono
essere iscritti all' albo regionale di cui all' articolo 2 da almeno novanta
giorni. 4. La cancellazione dall' albo comporta la risoluzione della
convenzione.
ARTICOLO 10
(Contenuti degli schemi di
convenzione - tipo)
1. Gli schemi di convenzione - tipo approvati dalla
Giunta regionale devono contenere: a) l' indicazione dell' attivita' oggetto
della convenzione e della sua mobilita' di svolgimento; b) la durata della
convenzione; c) i requisiti di professionalita' del personale impiegato e in
particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'
attivita' il numero e le qualificazioni del personale impiegato coerentemente
con gli standards previsti dalla legislazione vigente per le cooperative di cui
all' articolo 1 comma 2 lettera a); d) il ruolo svolto dai volontari impiegati
nel servizio in relazione a quanto previsto dall' articolo 2 comma 5 della legge
n. 381/ 1991; e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni
igienico - sanitarie e di sicurezza; f) le norme contrattuali applicate in
materia di rapporti di lavoro; g) la determinazione dei corrispettivi e le
modalita' di pagamento; h) le norme e le modalita' di verifica e vigilanza con
particolare riguardo alla tutela degli utenti; i) il regime delle inadempienze e
le clausole di risoluzione; l) l' obbligo e le modalita' di assicurazione del
personale e degli utenti; m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti
nella materia oggetto della convenzione. 2. Per quanto concerne gli schemi di
convenzione tipo relativi alla attivita' di cui all' articolo 2 comma 2 lettera
a) per gestione di servizi e' da intendersi l' organizzazione complessiva e
coordinata dei diversi fattori materiali immateriali e umani che concorrono alla
realizzazione di un servizio con esclusione delle mere prestazioni di mano d'
opera. L' ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio -
sanitari ed educativi e' definito in relazione a quanto stabilito dalla
normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 3. Nella
predisposizione degli schemi di convenzione - tipo relativi alla fornitura di
beni e servizi di cui all' articolo 5 della legge n¨ 381/ 1991:
a) deve
essere espressamente prevista la finalita' della creazione di opportunita' di
lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate; b) devono essere
indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in
relazione all' entita' della fornitura affidata sia al grado di produttivita' ed
al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.
ARTICOLO 11
(Durata delle convenzioni)
1. Al
fine di garantire attraverso la continuita' un adeguato livello qualitativo dei
servizi ed un efficace processo di programmazione le convenzioni relative alla
fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere
durata pluriennale.
ARTICOLO 12
(Modalita' di
stipula della convenzione)
1. Gli enti pubblici evidenziano in appositi
capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attivita' da
realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi
pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutivita' del bilancio e proponendo
specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all' articolo 10. 2.
Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all' albo ai sensi dell' art. 9
comma 3 che intendono concorrere all' aggiudicazione dell' incarico presentano
specifico progetto. 3. A parita' di condizioni la scelta e' determinata sulla
base dei seguenti criteri di priorita': a) attivita' svolta nel territorio su
cui e' previsto l' intervento; b) attivita' svolta in forma regolare e continua
nello specifico settore.
ARTICOLO 13
(Determinazione
dei corrispettivi)
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni
devono fare riferimento ai seguenti criteri: a) per i servizi socio - sanitari
ed educativi: 1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono
determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le
diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono
emanate dagli assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla
base di analisi compatte dei costi - qualita' su campioni di realta' pubbliche e
private; 2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi
sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono
oggetto di specifiche verifiche; b) per la fornitura di beni e servizi di cui
all' articolo 5 della legge n. 381/ 1991 i corrispettivi vengono determinati
sulla base dei parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di
commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali o comunque
ricerche di mercato.
ARTICOLO 14
(Forme di controllo
e di tutela dell' utenza)
1. Le convenzioni devono prevedere forme di
verifica della qualita' delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche
presso gli utenti.
TITOLO IV
NORME DI INCENTIVAZIONE
ARTICOLO 15
(Tipologie di
intervento)
1. Al fine di sostenere le capacita' operative del settore
attraverso interventi sinergici che coinvolgono enti pubblici ed enti
cooperativi siano in grado di moltiplicare l' efficacia e le occasioni di
sviluppo del settore stesso con il presente titolo si prevede un sistema
articolato di interventi fondato su: a) incentivi generali finalizzati alla
promozione sostegno e sviluppo del settore; b) incentivi specifici a favore di
singole iniziative. 2. Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) si articolano
in: a) finanziamenti di attivita' formative e di sviluppo delle risorse umane
interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate; b) finanziamenti di
iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attivita' integrate fra
cooperative; c) concessioni ad enti locali di contributi finalizzati al sostegno
delle cooperative sociali ai sensi degli articoli 4 della legge n. 59/ 1992 e 11
della legge n¨ 381/ 1991; d) concessioni ad enti pubblici di contributi
finalizzati a favorire l' affidamento alle cooperative sociali di forniture di
beni o servizi ai sensi dell' articolo 5 della legge n. 381/ 1991. 3. Gli
interventi di cui al comma 1 lettera b) consistono in: a) iniziative di sostegno
alla fase di avvio delle cooperative sociali o ai loro consorzi; b) contributi
per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove
metodologie di intervento; c) contributi per l' abbattimento dei tassi di
interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali; d) mutui
agevolati per programmi di investimento sviluppo e consolidamento di passivita'
onerose.
ARTICOLO 16
(Soggetti beneficiari e
modalita' degli interventi)
1. Possono accedere ai finanziamenti previsti
dall' articolo 15 comma 2 lettera a) le organizzazioni del movimento cooperativo
ed i consorzi previsti dall' articolo 8 della legge n. 381/ 1991 su
presentazione di progetti specifici. La Regione interverra' nella misura massima
del 60 per cento della spesa documentata. 2. Possono accedere in via prioritaria
ai finanziamenti previsti dall' articolo 15 comma 2 lettera b) i consorzi che si
prefiggono specifiche iniziative di sviluppo. Possono beneficiare degli
interventi anche le cooperative che intendano costituire consorzi per la
gestione integrata delle loro attivita'. Nel primo caso la Regione interviene
fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio.
Nel secondo caso la Regione interviene per un valore non superiore al 30 per
cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa
sociale. 3. Possono accedere agli interventi di cui all' articolo 15 comma 2
lettera c) gli enti locali che intendano sostenere le cooperative sociali ai
sensi degli articoli 4 della legge n¨ 59/ 1992 e 11 della legge n. 381/ 1991. I
contributi non possono superare il valore del 25 per cento del capitale
sottoscritto e versato. 4. Possono accedere agli interventi di cui all' articolo
15 comma 2 lettera d) gli enti pubblici che stipulano convenzioni ove possibile
con la forma della concessione con cooperative sociali di cui all' articolo 2
comma 2 lettera b). I contributi non possono superare la misura del 20 per cento
del corrispettivo previsto dalla convenzione. 5. Possono accedere agli
interventi di cui all' articolo 15 comma 3. lettera a) le cooperative costituite
da non oltre due anni che presentino progetti finalizzati all' attivita' di
avvio e consolidamento della loro struttura operativa. A tal fine la Regione
stipula apposite convenzioni di sviluppo nelle quali vengono stabiliti tempi e
modalita' per il raggiungimento delle finalita' del progetto. 6. Possono
accedere agli interventi di cui all' articolo 15 comma 3 lettera b) le
cooperative che intendono esprimere nuove metodologie di intervento sociale
attraverso l' avvio di nuovi servizi o l' introduzione di innovazioni nell'
erogazione di servizi gia' in atto.
La Regione interviene nella misura
massima del 40 per cento di sperimentazione istituito con l' articolo 19 della
presente legge stipulando apposite convenzioni di innovazione e sviluppo. 7.
Possono accedere agli interventi di cui all' articolo 15 comma 3 lettera c) le
cooperative che dimostrino di svolgere attivita' documentabili. La Regione
provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dall' articolo 17. 8.
Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all' articolo 15 comma 3
lettera d) le cooperative che presentino programmi triennali. La Regione
provvede alla erogazione dei contributi attraverso in fondo di rotazione
istituito ai sensi dell' articolo 18.
ARTICOLO 17
(Interventi per l' abbattimento dei tassi di interesse)
1. La Giunta
regionale ' autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi - fidi per la
cooperazione ove essi esistano o con istituti di credito bancario per l'
erogazione dei contributi in conto interessi di cui all' articolo 15 comma 3
lettera c). La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto
interessi a societa' di cooperazione sociale per le spese relative ad
anticipazioni su commesse o contratti. Le modalita' operative sono disciplinate
con specifico decreto del Presidente della Giunta.
ARTICOLO 18
(Fondi di investimento e sviluppo
1.
La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire un Fondo di rotazione per
finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei
loro consorzi ai sensi dell' articolo 6 comma 8. Le modalita' di organizzazione
del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del Presidente della Giunta.
ARTICOLO 19
(Fondo di sperimentazione)
1. La
Giunta regionale e' autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le
iniziative previste dall' articolo 16 comma 6. Le modalita' di organizzazione
del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del Presidente della Giunta.
TITOLO V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE
ARTICOLO
20
(Costituzione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale su
proposta del Presidente della Giunta e' istituita presso la presidenza della
Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno
parte: a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede;
b) gli assessori regionali ai servizi sociali ed alle attivita' produttive o
loro delegati; c) i dirigenti dei servizi relativi; d) il direttore dell'
ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; e) il
direttore dell' agenzia regionale dell' impiego o suo delegato; f) tre
rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore
sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative piu'
rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai
sensi dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; g) tre esperti in materia di
cooperazione h) un rappresentante dell' ANCI; i) un rappresentante dell' UPI; l)
un rappresentante dell' UNCEM. 2. I componenti durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente o dal
suo delegato permanente. 4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la
presenza della meta' piu' uno dei componenti. 5. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6.
In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri
supplenti. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario incaricato dal Presidente.
ARTICOLO 21
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione esprime parere: a) sulle
domande di iscrizione nell' albo regionale della cooperazione sociale
verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato
tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano
regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare
efficacemente sia per l' aspetto patrimoniale sia per la presenza tra i soci di
tutte le professionalita' che la normativa vigente richiede per le attivita' da
svolgere; b) sulla cancellazione dall' albo regionale della cooperazione sociale
delle cooperative che non adempiano a obblighi previsti da leggi ovvero per le
quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle
che per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione non siano in grado di
continuare ad esercitare la propria attivita'; c) sui criteri relativi alla
concessione degli incentivi di cui agli articoli 16 e 17; d) sui provvedimenti
settoriali che riguardano le cooperative sociali; e) sullo schema di convenzione
- tipo di cui agli articoli 10 11 13 14. 2. La commissione formula altresi'
proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 22
(Norma transitoria)
1.
Fino alla costituzione dell' albo di cui agli articoli 2 e seguenti della
presente legge la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione un albo
provvisorio delle cooperative sociali. 2. Le cooperative ed i consorzi iscritti
all' albo provvisorio di cui al comma 1 possono provvedere alla stipula delle
convenzioni previste al titolo III della presente legge e beneficiare di ogni
altra agevolazione prevista dalla legge n. 381/ 1991.
La presente legge
regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Liguria. Data a Genova addi' 1o giugno 1993
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1993
___Num:0023
___Boll__Uff__Num:11
___Boll__Uff__Anno:1993